EQUITALIA: LE PROCEDURE PER ROTTAMARE LE CARTELLE

26/10/16

E’stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193, contenente le norme per i contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dei ruoli. La procedura prevede la presentazione di  un’istanza all’agente della riscossione  entro il 23 gennaio 2017, scegliendo la modalità di pagamento (se in un’unica soluzione o a rate),  con l’impegno a rinunciare al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.
La richiesta andrà rivolta a Equitalia riscossione spa, o a Riscossione Sicilia spa per i ruoli affidati dagli enti operanti in Sicilia.   Il modello dell’istanza, nonché le relative modalità di compilazione e di consegna della stessa saranno pubblicati entro il 7 novembre 2016, sui siti internet di Equitalia e di Riscossione Sicilia spa.
In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata dei ruoli, entro il 24 aprile 2017, Equitalia riscossione spa o Riscossione Sicilia spa, comunicheranno al cittadino l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, l’importo e la scadenza di ciascuna delle rate.
Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale  le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018. In ogni caso la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia. Quindi  ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili, non rileva in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, né si applicano le disposizioni che prevedono il pagamento mensile delle rate e quelle che stabiliscono la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento (per i piani concessi dal 22 ottobre 2015) di cinque rate non consecutive.
Importante per chi ha già in corso una rateazione:  La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che  hanno  già pagato  parzialmente  a seguito di  provvedimenti  di  dilazione   le somme dovute  purché,    risultino adempiuti tutti i versamenti  con  scadenza  dal  l°  ottobre  al  31 dicembre 2016.  Quindi potrà essere definita la residua quota di capitale non ancora versata, ma restano acquisite le sanzioni e gli interessi già pagatti.

Una volta ricevuta la risposta in merito all’importo dovuto, il debitore può effettuare il pagamento mediante domiciliazione bancariao o mediante i bollettini precompilati o recandosi direttamente allo sportello dell’agente della riscossione.
A seguito della presentazione della istanza di definizione, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (come il fermo amministrativo e/o l’iscrizione di ipoteca) ed esecutive (come il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l’espropriazione immobiliare), ferme restando quelle eventualmente già avviate. Al tempo stesso, però, saranno sospesi tutti i termini perentori di prescrizione e decadenza che lo stesso agente della riscossione è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente  (Dpr 602/73) ai fini della notifica dei propri atti e dell’espletamento delle azioni cautelari ed esecutive. Inoltre, il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata, o anche di una sola di esse, determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione. 

Link e documenti:
Testo del DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

Modello e Istruzioni

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