IL RISARCIMENTO PER ABUSIVA ATTIVAZIONE DI SERVIZI TELEFONICI

20/06/18

Nei servizi di telefonia fissa o mobile sono frequenti i casi di attivazione di servizi non richiesti. Il pregiudizio per il disagio sopportato è risarcibile in base dell’art. 8 del Regolamento allegato A alla delibera A.G.COM. n°73/11/CONS secondo cui: “nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti a ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a € 5,00 per ogni giorno di attivazione”.

Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 2220 depositata il 12/6/2018,  proprio in base al regolamento citato, ha condannato la Compagnia telefonica a risarcire il cliente della con la somma di euro 882.
Infatti, nel caso in questione, il cliente aveva stipulato un contratto per fornitura di servizi di telecomunicazione e  il contratto prevedeva, in particolare, l’attivazione di una SIM da inserirsi in apposita centralina di un impianto di allarme presso l’abitazione.
Dopo avere effettuato la periodica ricarica della SIM, si accorgeva che il credito a disposizione non corrispondeva a quanto versato e, pertanto, contattava il gestore telefonico, attraverso l’apposito call center, per avere chiarimenti e, veniva a conoscenza del fatto che, senza che ne avesse mai fatto richiesta, era stato attivato un nuovo piano tariffario al costo di euro 2,00 mensili. Aveva quindi provveduto  all’ immediata disabilitazione telefonica del detto servizio, mai richiesto, e chiedeva quindi il risarcimento del danno per il disagio.
Il giudice di Pace di Palermo accoglie la domanda perché la Compagnia telefonica ha avrebbe modificato unilateralmente il piano tariffario della SIM prepagata, non credendo alle giustificazioni della compagnia che sosteneva di avere dato comunicazione del cambiamento della tariffa e del relativo passaggio all’’offerta attraverso l’invio di un Sms.
Segue quindi la  condanna della Compagnia al pagamento, di quanto per i canoni pagati, nonchè della somma aggiuntiva di euro 870,00 quale indennizzo, ex art. 8 del “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori” .


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