INCIDENTI E LESIONI: LE NOVITA’ DEL DECRETO CONCORRENZA

3/08/17

Ha diritto al risarcimento chiunque a causa  di un sinistro derivante da circolazione stradale o per qualsiasi altro motivo abbia subito un danno. In un incidente stradale se nessuno dei danneggiati dimostra la responsabilità dell'altra parte, il sinistro si presume provocato con eguale responsabilità (concorso di colpa al 50%) e che quindi ognuno ha diritto solamente alla metà del risarcimento dei danni subiti. 
Per ottenere il giusto risarcimento dei danni suggeriamo  in caso di incidente innanzitutto di chiamare i vigili o le autorità competenti per far redigere un verbale dell'accaduto.  Molto importante sarà anche chiedere la disponibilità di uno o più testimoni a rilasciare la dichiarazione di quanto avvenuto alle autorità, soprattutto  nel caso in cui la controparte non voglia compilare il modulo di constatazione amichevole.

In proposito si segnala che il decreto concorrenza, appena approvato in parlamento, é intervenuto per contrastare le testimonianze di comodo, prevedendo che “In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall’impresa di assicurazione”.
Importante è affidarsi a un avvocato, che potrà suggerire il corretto comportamento da tenere  ai fine della  istruzione della pratica di infortunistica, e potrà inoltre individuare un medico legale che in caso di lesioni potrà collaborare nella pratica di risarcimento dei danni fisici.

Consultare un legale è ancora più  importante in caso di incidenti gravi, per attivare  immediatamente un medico-legale, ricostruire la coerenza nella dinamica dei fatti con le lesioni subì.
Trascuratezza e approssimazione negli atti e nelle dichiarazioni infatti possono compromettere la pratica di risarcimento.
Il passeggero trasportato che ha subito danni ha sempre diritto al risarcimento, a prescindere dalla responsabilità del sinistro stradale.  E’ escluso il risarcimento dei danni del trasportato solo di incidente dovuto a caso di fortuito o forza maggiore e cioè quando il conducente non può in nessun modo essere ritenuto responsabile.
Tale normativa, tutela sempre il trasportato o passeggero di un veicolo, in base anche alle direttive europea in materia di circolazione stradale.
Il passeggero ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, sia materiali  che fisici, direttamente alla compagnia assicurativa del (veicolo in cui era trasportato,  senza avere bisogno di dimostrare quale conducente ha avuto responsabilità nel sinistro.
Spesso le compagnie assicurative, al fine di limitare il risarcimento contestano al passeggero il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per cui è importante per ottenere il pieno risarcimento, curarsi sempre di dimostrare l'utilizzo regolare delle cinture, anche a mezzo di testimonianze o di indagini tecniche sul veicolo.

Il risarcimento dei danni non patrimoniali sono quantificati sulla base di apposite tabelle.  Anche in questo settore il decreto concorrenza  interviene sostituendo l’articolo 138 del Codice assicurazioni, con il quale si demanda ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio nazionale, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni sono garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il Decreto inoltre stabilisce la misura e i criteri per risarcimenti dei danni di lieve entità,  conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, liquidato cioè per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento, prevedendo un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità.

In caso di incidente stradale mortale il risarcimento duvuto in favore dei prossimi congiunti, conviventi e non,   riguarda
– I danni morali ed esistenziali per la sofferenza conseguenti alla morte del congiunto, e il conseguente impatto sulla vita
– I danni patrimoniali diretti, come le spese funerarie sia il lucro cessante cioè il venir meno del reddito familiare del defunto
– Danno da morte "iure hereditatis" : cioè il risarcimento danno complessivo subito dal defunto e trasmissibile agli eredi, nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta immediatamente al fatto ma solo in seguito, comprese le spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici, ecc. che i familiari hanno dovuto sostenere tra l'occorso e la morte del congiunto,  per la durata del periodo tra il sinistro ed il decesso,
– Danno da perdita della vita  "iure Hereditatis" : tale danno deve ritenersi di per sé risarcibile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita in dipendenza di un fatto illecito altrui, anche quindi nel caso di un incidente stradale mortale e conseguentemente il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi.

Link e documenti  LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 


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