Sul caso dei diamanti da investimento venduti in banca a prezzi gonfiati iniziano a registrarsi gli effetti giudiziari che accertano la responsabilità delle banche.
La sentenza 23/05/2019 del Tribunale di Verona ha accertato la responsabilità di Banco Bpm per la compravendita di diamanti di Intermaket Diamond Business nella vicenda di un cliente indotto da ex Banco Popolare ad acquistare diamanti proposti come un “bene rifugio”.
Banco Bpm è l’istituto di credito maggiormente esposto nella vendita di diamanti tramite gli sportelli bancari. All’indomani dello sciopero dei dipendenti a sostegno dei clienti la Banca aveva annunciato nuove iniziative in merito alla definizione delle transazioni anche con coloro che, avendo acquistato diamanti dalla Idb, li abbiano ancora in custodia presso i caveau gestiti dalla società fallita.
Secondo le notizie diffuse Banco BPM intende avviare un processo permetterà ai clienti interessati di sottoscrivere le transazioni e di ricevere in tempi rapidi il ristoro economico definito.
Continua però a suscitare dubbi la misura del ristoro economico, giudicato insufficiente a coprire il danno dei clienti.
La sentenza del Tribunale di Verona ha riconosciuto all’investitore il risarcimento del danno come differenza tra il prezzo pagato e il reale valore dei diamanti.
Infatti il giudice riconosce le responsabilità per le circostanze ingannevoli, escludendo che la natura autoreferenziale e pubblicitaria fosse stata conosciuta o almeno fosse stata resa conoscibile al cliente, atteso che non era stata presentata come tale né era univocamente deducibile .
Ma in particolare per quanto riguarda la Banca il Tribunale ha escluso che questa si fosse limitata a svolgere una funzione di segnalazione alla società venditrice dell’interesse manifestato dal cliente per l’acquisto di diamanti, ponendo invece l’accento sul ruolo attivo e promozionale che l’istituto di credito aveva assunto.
Tale responsabilità, al contrario di quanto prospettato anche da diversi commentatori, non riguarda la violazione della disciplina del TUF. Infatti il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario secondo la definizione legislativa. La responsabilità della banca deriva invece dalla violazione di comuni obblighi di diligenza buona fede, e in modo particolare di trasparenza informativa.
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