Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 29/2/2016 ha stabilito che le indennità per la disabilità, come quella di accompagnamento e le pensioni di invalidità, non possono essere trattati come fonte reddito, ma trattamenti indennitari che non devono rientrare nel calcolo della componente reddituale ai fini dell’ISEE, per accedere a prestazioni sociali.
Il Nuovo ISEE entrato in vigore nel 2015 è lo strumento per valutare condizione economica delle famiglie per stabilire chi abbia diritto o meno a determinati servizi o agevolazioni. Le prestazioni e i servizi che dipendono dall’Isee sono diverse, per esempio: per l’assistenza social card, per la scuola la mensa scolastica o l’acquisto libri di testo, per l’infanzia gli asili nido, per la sanità le esenzioni ticket, etc.
Le nuove regole dell’ISEE però includono anche entrate come le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento nel calcolo del reddito totale.
Nel corso del 2015 le famiglie con disabili si trovano quindi penalizzate nell’accesso a determinati servizi.
Il ricorso al TAR effettuato per questo motivo proprio da famiglie con disabili aveva dichiarato illegittimo il nuovo ISEE e soprattutto l’inserimento delle pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento nel calcolo del reddito.
Il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la l’annullamento della decisione del Tar, ma il Consiglio di Stato ha nuovamente dato ragione alle famiglie, e con tre diverse sentenze ha definitivamente stabilito che l’indennità di accompagnamento non può essere considerata un reddito e, quindi, non può essere conteggiata nell’ISEE.
La sentenza afferma che “ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”.
La sentenza ha anche censurato il DCPM 159/2013, nella parte in cui, ai fini delle franchigie, aveva consentiva un incremento di franchigia solo per i disabili minorenni, senza considerare l’effettiva situazione familiare del disabile maggiorenne.
Per chi si ha trova quindi nelle situazione di un reddito ISEE maggiorato per le indennità di disabilità è opportuno quindi richiedere e mettere in mora il CAAF o l’INPS per la rideterminazione a partire dal 2015 dell’ISEE, da calcolare escludendo trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da soggetti portatori di invalidità.
In attesa della revisione dello strumento, nella erogazione dei servizi l’unico rimedio è la diffida ai comuni o gli enti interessati di tenere conto autonomamente dell’indicatore per come dovrebbe calcolarsi al netto dell’indennità.
Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 6471/2015 RG
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