LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS SU SCHEMA ABI

11/01/22

La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 30/12/2021  n. 41994 prende posizione sull’invalidità delle fideiussioni ABI confermando che la nullità è riferita alle sole clausole contrastanti con la disciplina antitrust.

 

La sentenza era attesa da molti operatori per risolvere l’annosa questione sulla validità delle fideiussioni stipulate sulla base dello schema ABI e contenente clausole frutto di intese anticoncorrenziali accertate e  sanzionata dalla Banca d’Italia.

Il caso giudiziario

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rilevato che sulla questione relativa alla tutela riconoscibile per il soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione dell’art. 2, comma, 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990.

Visto il sostanziale disaccordo in dottrina e in giurisprudenza sulle possibili configurazioni la prima sezione ha rimesso la controversia alle sezioni unite, ritenendo la questione di massima importanza, anche in considerazione della ricorrenza di controversie.

Compito affidato alle sezioni unite è stato quello di indicare la qualificazione giuridica da attribuire alla fattispecie, nell’ambito sostanzialmente di tre modelli elaborati:

a) nullità totale del contratto a valle;

b) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell’intesa nulla a monte;

c) tutela risarcitoria.”

 

Le premesse

La fideiussione che la banca predispone su moduli bancari per la firma da parte del garante, è stata in questi ultimi anni oggetto di consistente contenzioso.

La questione era stata affrontata inizialmente dalla Corte di Cassazione  con ordinanza n.29810 del 12.12.2017.

La Suprema Corte  per la prima volta dichiarava la nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust (art. 2 L. 287/1990), qualora siano conformi allo schema contrattuale predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) dell’anno 2003, per la stipula delle fideiussioni con la clientela.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-05-2019, n. 13846  nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ribadito il principio già affermato che le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.

Infatti l’ABI, che comprende la maggior parte degli istituti di credito italiani aveva redatto un modello di fideiussione contenente clausole contrattuali particolarmente favorevoli al creditore che  gli istituti bancari avevano utilizzato in modulistica standard per le fideiussioni dei clienti ai quali era concesso un prestito.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere del 22 agosto 2003 e la Banca d’Italia  con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 avevano rilevato che alcune di queste clausole risultavano eccessivamente gravose per il cliente e che esse fossero il frutto di un’intesa anticoncorrenziale in contrasto con la normativa antitrust a tutela della concorrenza e, segnatamente, con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990.

Per questi motivi, la Banca d’Italia, nel provvedimento sopra menzionato, aveva dedotto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus, dovessero reputarsi illegittimi.

art. 2 –“clausola di riviviscenza”-  dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;

l’art. 6 – “clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” – infine che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.

Al riguardo, occorre ricordare che l’art. 1957 c.c. subordina la permanenza dell’obbligazione di garanzia del fideiussore, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto e diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi; tale termine, peraltro, si riduce a due mesi nell’ipotesi in cui il fideiussore abbia, preventivamente ed espressamente, limitato la propria garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale. La Banca d’Italia, nel provvedimento di cui sopra, aveva rilevato circa l’art. 6 che la deroga all’art. 1957 c.c. di fatto esonerava la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Pertanto, l’autorità di vigilanza aveva rilevato che una clausola di siffatto genere avrebbe potuto disincentivare la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze nonché, conseguentemente, sbilanciare la posizione della banca medesima a svantaggio del garante;

– art.8  “clausola di sopravvivenza.” Stabilisce l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

La decisione delle Sezioni Unite

In via preliminare la Cassazione affronta la questione della  prova privilegiata che assume il provvedimento della Banca d’Italia del 2005.
Il provvedimento dell’autorità garante ha l’effetto di invertire l’onere della prova: sarà,   quindi onere della Banca di produrre prova contraria per dimostrare la interruzione del nesso causale tra l’intesa illecita e il danno patito dai consumatori.

In pratica il fideiussore non deve provare l’esistenza della condotta anticoncorrenziale ma può basarsi sui risultati dell’accertamento effettuato da Banca d’Italia

Scrive infatti la cassazione  “la Corte d’appello ha accertato – con valutazione di merito incensurabile in questa sede – che le clausole contenute nelle fideiussioni in questione erano del tutto coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, facendo applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la produzione del provvedimento dell’Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.” 

Accertata la conformità del singolo contratto allo schema  ABI le fideiussioni, per cui è causa, restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia.

Infine la cassazione ammette che al giudice innanzi al quale sia stata  proposta  domanda  di nullità  integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, attivando il contraddittorio sulla questione.

Infatti, scrive la SC

“ Ne discende, poi, la rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Si è – per vero – stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., 18/06/2018, n. 16501).

Alla qualificazione di nullità parziale della fideiussione consegue, l’imprescrittibilità dell’azione    di nullità  (Cass. 15/11/2010, n. 23057) e la proponibilità della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., ricorrendone i relativi presupposti (Cass. 08/11/2005, n. 21647), nonché dell’azione di risarcimento dei danni.

Sulla scorta della disciplina sulla quindi l’effetto pratico dell’azione di nullità potrebbe essere condizionato dalla prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo.

Gli effetti pratici della sentenza:

Il debitore in forza di una fideiussione bancarie che contengano gli articoli 2,6 e 8 potrebbe fare valere la nullità della pretesa attivata dalla banca nei suoi confronti se la presenza di una di quelle clausole è stata effettivamente determinante.

La fattispecie di maggiore impatto è proprio quella dell’art. 1957 cc come nel caso esaminato dalla corte di cassazione dove la banca aveva effettivamente beneficiato proprio della clausola pattizia di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.

Infatti la banca convenuta aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale aveva proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore oltre il termine di sei mesi dall’ultima  raccomandata con la quale i rapporti in corso con la debitrice principale erano stati risolti. In questo caso, venendo meno la deroga pattizia l’obbligazione del fideiussore non si estende oltre il termine.

La sentenza quindi, non vale a invocare la nullità per qualsiasi fideiussione stipulato secondo lo schema abi, ma solo per quelle in cui la banca ha effettivamente beneficiato in modo determinante di una di quelle delle clausole, come per esempio quelle che rendono esperibile a prima richiesta direttamente nei confronti dei fideiussori (senza preventiva escussione del debitore principale) l’azione esecutiva.

L’analisi della cassazione si completa affermando la presunzione di nullità della clausola salvo che risulti una diversa volontà delle parti,  con onere della prova che naturalmente grava sulla banca.

In principio di diritto affermato dalla cassazione a S.U. è pertanto il seguente:  «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».

L’intervento della Corte di Cassazione 30 dicembre 2021, n. 41994 ha fatto definitivamente chiarezza in ordine al giudizio di validità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del 2003 e potrebbe portare ad una riduzione del contenzioso ai soli casi in cui le clausole illegittime hanno effettivamente impattato sul rapporto.

Link e documenti:
Sentenza Cassazione a sezioni unite del 30/12/2021  n. 41994

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