Il collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 579/2022 torna a occuparsi de3i mutui indicizzati ai franchi svizzeri proposti da Barclays fino al 2010. Nel contratto c’è una clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata, che il residuo in euro venga convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale quello della stipula del mutuo e riconvertito in euro al tasso di cambio dell’estinzione.
Alla fine del 2014, il franco svizzero si apprezza sull’euro e le famiglie scoprono l’inghippo. Scoprono di dover restituire a Barclays cifre da capogiro per effetto della clausola di estinzione anticipata.
Il Collegio dispone che l’intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione
IL COMMENTO
Con la decisione in oggetto, il Collegio ripropone l’orientamento manifestatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, per cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti debbano essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporti la nullità delle clausole contrattuali. Ciò premesso, secondo quanto già chiarito dal Collegio di Coordinamento, non sembra che la clausola attenzionata esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, sicché essa, secondo quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza n. 26/2014, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 93/13/CEE, oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. La clausola contrattuale de qua si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo, così ottenuto, sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma, di fatto, non espone le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa).
La violazione del principio di trasparenza fa sì che questa clausola vada qualificata come abusiva, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima Direttiva, ove determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, potendo essere, quindi, suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons; del pari, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il provvedimento n. 27214/2018, ha già rilevato la vessatorietà di clausole di identico tenore rispetto a quelle in esame, ritenendole contrarie all’art. 35, comma 1, cod. cons.
La nullità rilevata, atteggiandosi come “necessariamente parziale”, non travolge l’intero contratto, ma impone l’applicazione «della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio»[2], con la conseguenza che l’Intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9. In altri termini, ribadita la nullità delle clausole contenute negli artt. 8 e 9 del contratto stipulato tra le parti e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, comma 1, c.c., l’Intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento, di cui si tratta, applicando i principi sopra enunciati; in particolare, il capitale residuo, che parte ricorrente dovrà restituire, sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata di cui è stata dichiarata la nullità.
Fonte: dirittodelrisparmio.it
Link e documenti:
ABF Napoli N. 579 del 10 gennaio 2022