Per la prima volta una corte d’Appello si pronuncia sul fallimento dei fondi collegati alle polizze Signature Bond Plus, confezionate da Hansard e collocate in Italia attraverso importanti intermediari assicurativi come A1 life, Health Italia e tanti altri.
IL CASO TRATTATO
Come sanno bene gli interessati questo tipo di prodotti venivano venduti attraverso broker e intermediari italiani con quote minime di 25.000 euro e con la promessa di rigogliosi rendimenti. La sentenza della corte d’Appello di Torino n. 606 è stata depositata il 1 giugno 2021 ed ha riformato la sentenza del tribunale di Asti che, in primo grado, aveva respinto la domanda.
La cliente aveva sottoscritto la polizza La Signature Bond Plus pensando poter mettere in sicurezza i propri risparmi in un prodotto assicurativo che avrebbe garantito un minimo di rendimento. Ma in effetti la polizza investiva in fondi sottostanti gestiti da Emerging Manager Platform LDT un società con sede alle
Bermuda; I fondi denominati “Global Quality Selection” e “Go Global Opportunity Fund of Funds” a partire dal maggio 2015, la compagnia non potevano far fronte alle richieste di riscatto per mancanza di liquidità.
La vicenda è stata seguita dall’avv.Francesco Giordano che, con l’ufficio legale di AECI Firenze, assiste numerosi clienti vittime di polizze simili, sia con Hansard che con altre compagnie assicurative e che avevano perso tutti i risparmi investiti.
La corte d’appello di Torino, esaminando i documenti, ha dato pienamente ragione alla cliente e condannato Hansard a restituire i premi versati, ritenendo la compagnia assicurativa responsabile per le omesse informative.
I MOTIVI DELLA SENTENZA
Proprio perché le polizze venivano collocate attraverso gli intermediari finanziari (in questo caso A1 Broker) la tesi processuale di Hansard è stata quella quella di incolpare i broker italiani proclamandosi estranea a ogni violazione.
Il collegio di Torino non ha dato alcun credito alla difesa di Hansard e, pur potendo sostenere anche la responsabilità dei broker, questo non esclude che Hansard era obbligata ad informare correttamente i clienti del contenuto effettivo delle polizze.
Si legge nella sentenza che “In materia di contratto di assicurazione, l’assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario – ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c. – di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c
Quanto alle omesse informative la corte accoglie le doglianze del cliente che lamentava di non avere ricevuto alcuna informazione sui risxchi effettivi dell’operazione.
Scrive la Corte che “L’esame delle condizioni generali e soprattutto della scheda sintetica non permette peraltro di capire su quali prodotti andrà ad essere investito il capitale versato, posto che l’indicazione della linea di investimento prevede degli strumenti con varie caratteristiche, ma non individuati né individuabili.
Ancora, il giudice osserva che non risultano illustrati i prodotti di investimento, e che la cliente abbia inteso correttamente quali fossero i rischi, né che sia stata fatta una corretta profilatura.
Insomma la compagnia nulla ha provato riguardo al rispetto degli obblighi informativi che invece aveva l’onere di provare e documentare.
Sul punto la Corte di Torino richiama la sentenza della Cassazione. n. 8333/2018 “le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli”.
I criteri di calcolo del risarcimento
La Corte d’Appello di Torino riconosce al cliente il diritto al risarcimento pari all’intero ammontare dei premi pagati, detratti i pochi prelievi effettuati in corso di rapporto.
I casi simili
Riteniamo che siano almeno un migliaio le polizze, formalmente attive ma di fatto azzerate per l’insolvenza dei fondi sottostanti. La sentenza di Torino potrebbe costituire un punto importante nella tutela dei diritti dei risparmiatori, ma anche per i numerosi collaboratori agenti e sub agenti oggi in difficoltà per avere collocato le polizze fallimentari. Molti di essi sono alla ricerca di soluzioni giudiziarie per tutelare i loro clienti da importanti perdite.
Come spesso ricordiamo tutti possono contattarci per richiedere un parere su casi specifici e per valutare i possibili interventi con il nostro ufficio legale.
Link e documenti:
Sentenza Corte d’Appello di Torino n. 606 depositata il 1 giugno 2021