I risparmiatori coinvolti in situazioni di dissesto degli attivi sottostanti alle polizze unit linked possono contare sulla posizione presa della Corte di Giustizia per puntare alla restituzione dei premi pagati.
LE POLIZZE UNIT LINKED
La Corte di giustizia dell’Ue, con la sentenza nelle cause riunite C-143/20 A e C-213/20, ha stabilito che Il consumatore che sottoscrive una polizza assicurativa unit-linked ha il diritto di ricevere preventivamente le informazioni sui prodotti sottostanti, tantopiù se questo è costituito da prodotti di investimento altamente volatili.
Si tratta, come noto, dei ”Contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento che hanno occupato la giurisprudenza civile, e in alcuni casi anche quella penale, per i numerosi casi di dissesto che hanno portato all’azzeramento dei risparmi.
LE POLIZZE HANSARD e QUANTUM
I casi di insolvenza degli investimenti in polizze unit linked sono numerosi. In moltissimi tribunali Italiani è attuale quello delle polizze Signature bond Plus, emesse dalla irlandese Hansard Europe Limited e da Quantum Leben, distribuite da intermediari importanti come A1 Life – A1 Broker (Health Italia) – IFB – soprattutto nel 2011-2012-2013. Su queste situazioni l’Ufficio legale della nostra associazione è molto attivo nella difesa dei consumatori, e sono aperte le indagini anche dalla procura di Milano.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte Europea ribadisce i doveri di informativa collegati a che tali prodotti anche se qualificati formalmente assicurativi, comportano.
Il caso era stato sollevato dal Tribunale circondariale polacco di Varsavia-Wola dopo che un gruppo di cittadini aveva visto l’azzeramento completo dei risparmi investiti in strumenti derivati attraverso la polizza di investimento, aveva chiesto annullamenti contrattuali e restituzione dei premi versati.
Il quesito pregiudiziale per la Corte del Lussemburgo era quindi relativo alla portata dell’obbligo di informazione precontrattuale previsto dalla direttiva sull’assicurazione sulla vita in favore del contraente di un contratto di assicurazione sulla vita, e gli effetti della mancata comunicazione di tale informazione completa.
I premi pagati erano stati investiti in quote di un fondo di investimento, cui era collegato il valore della polizza e, quindi, investiti in strumenti finanziari da cui, sostanzialmente dipendeva l’andamento delll’investimento
Secondo la Corte Ue, non è importante la forma (una trattativa precontrattuale vere e propria, o altro) quanto la sostanza di rappresentare informazioni da cui può maturare il consenso o meno del consumatore.
Pertanto, in termini civilistici, la conoscenza sufficientemente dettagliata dei rischi specifici legati ai prodotti derivati diventa un elemento essenziale nella formazione del consenso da parte del contraente “debole”.
la stessa Corte di giustizia sottolinea che, trattandosi di rapporto contrattuale vero e proprio, spetta proprio all’impresa assicuratrice fornire tutte le informazioni necessarie a una coerente formazione del consenso.
Circa le conseguenze di tali violazioni la Cgue si rimette alla disciplina prevista dai agli ordinamenti nazionali, non rinvenendo nelle regole europee alcun generale automatismo che faccia scattare la nullità-restituzione in queste ipotesi, che pure però possono integrare «omissioni ingannevoli».
LE PROSPETTIVE IN ITALIA
In riferimento alla disciplina Italiana vale la pena ricordare che sia la Cassazione (sentenze 6061/12 e 8412/15) e più recentemente anche l’Appello di Milano (220/16) sono da tempo in sintonia sul fatto che il prodotto assolve alle finalità previdenziali perseguite – se garantisce alla scadenza la conservazione «almeno in parte» del capitale iniziale.
Più di recente, la Corte di Cassazione con sentenza 6319/2019 ha precisato che “nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento.”
Sulla scia di questa pronuncia i giudici di merito come il Tribunale di Firenze n. 852/2020 sono arrivati a pronunciare la nullità della polizza unit linked e la restituzione integrale dei premi perché la polizza non contiene alcuna garanzia di protezione del capitale investito,
Sulla stessa strada la sentenza n. 708/2021 del Tribunale di Pistoia che a sottolinea il principio di effettività, derivante dall’art. 9 Regolamento ISVAP n. 32 del 2009 e nell’art. 6 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009.
E ancora di recente la corte d’appello di Catanzaro con la sentenza n. 1433/2021, confermando la sentenza di primo grado, Ha pronunciato la risoluzione del contratto e la restituzione dei premi versati per L’inadempimento ai doveri di informazione ed ai doveri di correttezza, buona fede ex 1375 cod. civ. dà luogo ad un grave inadempimento.
Per informazioni o pareri sulle controversie in materia di polizze unit linked è possibile contattare il nostro ufficio legale ai recapiti di sede
Link e documenti:
Corte di giustizia sentenza nelle cause riunite C-143/20 A e C-213/20 A
Comunicato Stampa n.36/22