L’ACCESSO AGLI ATTI DEL DINIEGO DI PERMESSO

2/03/16

L’immigrato ha diritto di accedere agli atti del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.

Il TAR Campania (sent. 369/2016) ha accolto, il ricorso sul rigetto di un’istanza di accesso agli atti, il cui scopo era venire a conoscenza di tutti gli atti del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno, in seguito a procedura di emersione. La Questura aveva rigettato la richiesta di accesso da parte del richiedente, motivando che la notifica del provvedimento non poteva essere fatta tramite l’avvocato ma doveva essere necessariamente effettuata a mani proprie del destinatario.

Secondo i giudici amministrativi il diritto di accesso agli atti risponde ad esigenze di chiarezza e trasparenza, e  può essere esercitato anche indipendentemente dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi.

Il Tar precisa che la notifica in mani proprie è prevista per garantire la conoscibilità diretta e personale da parte dell’interessato, nonché la riservatezza dei dati in esso contenuti, e comunque non esclude comunque che il cittadino possa effettuare la richiesta di accesso anche avvalendosi di poteri rappresentativi, conferiti al proprio avvocato, come tra l’altro previsto  dagli  articoli 5 comma 2, 6 commi 1 e 3, 7 comma 5 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184.

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