LAVORATORI SANITA’: CORTE UE DICE NO A CONTINUI CONTRATTI PRECARI

14/09/16

La successione di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti nell’ambito dei servizi sanitari è contrario al diritto dell’Unione. L’utilizzo di tali strumenti può essere giustificato solo dalla necessità di far fronte ad esigenze provvisorie. E’ quanto afferma la Corte di Giustizia UE in una sentenza pubblicata oggi. Il caso è quello di un’infermiera assunta all’ospedale universitario di Madrid per il periodo tra il 5 febbraio e il 31 luglio 2009. La sua nomina era giustificata dalla «realizzazione di specifici servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria». La nomina della  è stata rinnovata 7 volte, mediante contratti a tempo determinato redatti in modo identico. Poco prima della scadenza del suo ultimo contratto nel marzo 2013, l’amministrazione le ha comunicato che sarebbe stata nuovamente nominata, cosicché la stessa ha lavorato in modo ininterrotto per l’ospedale tra il febbraio 2009 ed il giugno 2013. Dopodiché è stata informata che il suo rapporto di lavoro sarebbe in seguito terminato. La sig.ra ha proposto ricorso avverso la decisione volta a mettere fine al suo rapporto di lavoro.
Con la sua sentenza  la Corte stabilisce che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che permette il rinnovo di contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze provvisorie in quanto a personale mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti.
La Corte ricorda, anzitutto, che l’accordo quadro impone agli Stati membri di prevedere nella loro normativa, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, mediante ogni mezzo di loro scelta, almeno uno dei tre seguenti punti:1) le ragioni obiettive mediante le quali il rinnovo dei contratti a tempo determinato può essere giustificato, 2) la durata massima complessiva per la quale tali contratti possono essere successivamente conclusi, e 3) il numero di rinnovi possibili di tali contratti.
Dal momento che la normativa spagnola non prevede un limite per quanto riguarda la durata o il numero di rinnovi dei contratti a tempo determinato (punti 2 e 3 dell’elenco citato), la Corte verifica se una ragione obiettiva relativa a circostanze precise e concrete potesse giustificare le nomine successive di cui la sig.ra Pérez López è stata oggetto (punto 1 dell’elenco citato). A tale riguardo, la Corte riconosce che la sostituzione temporanea di lavoratori per soddisfare esigenze provvisorie può costituire una ragione oggettiva. Al contrario, giudica che i contratti non possono essere rinnovati per compiti permanenti e duraturi che appartengono alla normale attività del servizio ospedaliero ordinario. La ragione obiettiva deve poter giustificare concretamente la necessità di far fronte ad esigenze provvisorie e non ad esigenze permanenti.

Nel caso della sig.ra Pérez López, le nomine successive di cui la stessa è stata oggetto non sembrano costituire mere esigenze provvisorie del datore di lavoro. Un tale rinnovo di contratti a tempo determinato comporta una situazione di precarietà di cui la sig.ra Pérez López non è stata l’unica a soffrire tenuto conto del deficit strutturale di personale di ruolo nel settore della sanità della regione madrilena.
La Corte rileva inoltre che l’amministrazione pubblica spagnola non ha alcun obbligo di creare posti strutturali e che le è permesso di assegnare i posti per l’assunzione di personale a termine senza alcuna limitazione relativa alla durata dei contratti né al numero dei loro rinnovi. Ne consegue che la situazione di precarietà dei lavoratori è mantenuta costante nel tempo. Pertanto, la Corte stabilisce che la normativa spagnola, permettendo il rinnovo di contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze permanenti e durature nonostante l’esistenza di un deficit strutturale di posti, è contraria all’accordo quadro.

Link e documenti:

Sentenza Corte di Giustizia dell’U.E. causa C-16/15


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