LINEA INTERROTTA: IL GESTORE PAGA I DANNI

25/11/16

Il tribunale di Firenze ha riconosciuto che la Compagnia telefonica è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice Civile  per l’attività illecita posta in essere dal proprio agente, munito del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui tale società aveva poteri di direttiva e di vigilanza: nel caso in oggetto appunto l’agente risulta aver indotto in errore la parte attrice riguardo alla sussistenza dei presupposti tecnici per la migrazione delle linee telefoniche verso Vodafone proprio nell’ambito delle sue incombenze.
Nel caso specifico la responsabilità della Compagnia d’altronde è stata ravvisata anche riguardo alla fase successiva alla conclusione del contratto, allorchè la stessa ha fatto trascorrere circa un mese prima di inviare un proprio tecnico per verificare le ragioni della mancata attivazione delle linee telefoniche.
La questione riguardava uno studio professionale che  nell’ottobre 2010 era stato contattato dalla società GreenTel  Vodafone per  offerte commerciali per servizi di telefonia.
Lo studio era dotato di un centralino e chiedeva rassicurazioni circa la compatibilità e fattibilità dell’operazione di migrazione verso Vodafone. Vveniva sottoscritta la proposta di abbonamento “Offerta Vodafone partita i.v.a.”  con portabilità al gestore Vodafone.
Vodafone confermava l’attivazione dei numeri mobili e  consegnava gli apparati fax ed ADSL. Poi però il tecnico Vodafone documentava l’impossibilità di procedere alla attivazione delle linee e, rilevando l’incompatibilità del centralino con il sistema Vodafone Station.
Per  la  impossibilità di attivare  l’attrice continuava a non ricevere ed inviare fax, né a ricevere chiamate.
Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione al Corecom Toscana in esito alla quale le parti non si raggiungeva alcun accordo.
Il giudice ha ritenuto che sussiste la responsabilità di Vodafone per i danni, visto che è pacifico che  la linea telefonica, fax e la connessione ad internet sono rimaste non operanti o, comunque, non correttamente operanti per circa due mesi e mezzo nonostante i numerosi solleciti telefonici e via mail.
In effetti per effettuare il passaggio da un gestore telefonico possono ritenersi sufficienti alcuni giorni ed il nuovo gestore dovrebbe garantire il funzionamento del servizio, accertandosi della compatibilità dei propri apparecchi con i sistemi in uso al cliente.
La conseguenza è che per il disservizio telefonico deve essere  riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. E’ infatti   presumibile che i professionisti abbiano innanzitutto subito un pregiudizio economico, quale conseguenza immediata e diretta del mancato funzionamento, per oltre due mesi, della linea telefonica, fax ed internet dello studio legale, derivato dalle gravi difficoltà di gestione del lavoro e dei rapporti con clienti e colleghi.
La quantificazione di tali danni patrimonialiè stata effettuata in via equitativa Tenuto conto del reddito annuo dell’Associazione e della durata del disservizio in complessivi € 7.000,00  oltre al danno all’immagine per 3000 euro.

Leggi la sentenza


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