LA VICENDA DELLE POLIZZE EUROVITA: I RISCHI E LE TUTELE PER I RISPARMIATORI

31/03/23

La vicenda della compagnia Eurovita che si è vista costretta a bloccare le richieste di rimborso ai propri assicurati continua a preoccupare i clienti 353mila clienti che hanno in portafoglio polizze vita del gruppo commissariato.

Ad oggi l’Ivass ha fatto richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di avviare l’istruttoria per l’amministrazione straordinaria ed è in arrivo il decreto per l’avvio del nuovo periodo supplementare durante il quale il commissario straordinario cercherà il salvataggio.

L’amministrazione straordinaria come previsto dalla norma dura un anno – salvo che il decreto preveda una durata inferiore o che sia disposta la chiusura anticipata– e potrà essere prorogata di altri 365 giorni

Nel caso di Eurovita all’appello circa 300 milioni di euro necessari per ricapitalizzare il gruppo e risanare il Solvency ratio sceso sotto il livello di 100. Allo studio anche l’intervento di Poste che potrebbe rilevare la parte delle gestioni separate, anche coadiuvata da altri soggetti assicurativi e dai collocatori per quanto riguarda le unit linked.

Per i clienti permane l’impossibilità di richiedere il riscatto delle polizze non ancora scadute dopo il 31 marzo (in base al divieto prudenziale disposto dell’Ivass) ed è ormai quasi sicuro che lo stop durerà almeno per tutto il tempo dell’amministrazione straordinaria. Il blocco è stato disposto proprio per evitare una corsa alle richieste di rimborso che si stava già verificando da mesi

Le polizze interessate

Il blocco dei rimborsi interessa i prodotti di investimento assicurativo Eurovita ad eccezione dei piani assicurativi previdenziali e dei fondi pensione.
Il provvedimento colpisce quindi anche le polizze unit linked (gestite da Eurovita) cioè quelle il cui rendimento è collegato all’andamento dei fondi sottostanti.
Le polizze unit linked funzionano come un normale fondo comune di investimento esponendo l’investitore al tipico rischio di mercato.
Quindi, in questo caso, la compagnia assicurativa non ha preso nessun impegno di “garanzia” nei confronti degli assicurati.
Il rischio delle polizze unit linked è collegato all’andamento dei mercati e al valore dei fondi sottostanti senza alcun tipo di garanzia se non quella di una valutazione di mercato come per una normale fondo di investimento e purché ci sia presso la Compagnia la liquidità disponibile.

 

Quali sono i rischi per i risparmiatori coinvolti e cosa possono fare concretamente per tutelarsi?

Una prima ipotesi auspicabile è che il lavoro del Commissario porti ad una soluzione di ricapitalizzazione oppure a una acquisizione da parte di altre compagnie. In tale ipotesi tutto sarebbe risolto senza senza danni per i risparmiatori.

In un’altra prospettiva , laddove la Compagnia dovesse andare in default e quindi nella ipotesi di eventuali futuri danni a carico dei risparmiatori. In questo caso occorrerà valutare gli strumenti giuridici utili per agire e tutelare le proprie ragioni, a parte l’insinuazione allo stato passivo della procedura con tempi ed esito incerti.

Per quanto riguarda le polizze di investimento assicurativo (unit linked)  queste venivano distribuite attraverso una rete di intermediari e banche che proponevano i prodotti ai clienti. In caso di perdita  di valore o definivo default della compagnia sarà opportuno verificare se le polizze sono state collocate nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa finanziaria, i primo luogo la sottoscrizione del contratto quadro e la verifica del profilo di rischio del clienti.  Laddove questi obblighi non siano stati rispettati la banca o l’intermediario che hanno collocato il prodotto potranno essere chiamati a rispondere dei danni dovuti alla perdita di valore.

Sul piano della responsabilità  andrà verificato se l’intermediario ha rispettato sia gli obblighi informativi sia gli obblighi di adeguatezza; altra verifica interessante riguarda il principio di cui al comma 1, lettera b) e lettera d) sempre dell’articolo 21 TUF..

Allo stato dei fatti è opportuno esaminare l’estratto conto della propria polizza per verificare il valore la composizione dei prodotti sottostanti e l’adeguatezza al proprio profilo di rischio.

Visto che non è ancora chiaro l’evolversi della vicenda  il risparmiatore, in via cautelativa, potrà inviare un reclamo alla banca o l’intermediario che ha collocato le polizze costituirlo in mora e interrompere qualsiasi termine di prescrizione, nonché per richiedere copia del contratto e della  documentazione informativa laddove non fosse in possesso del cliente.

Come spesso ricordiamo tutti gli interessati possono contattarci per richiedere un parere su casi specifici e per valutare i possibili interventi con il nostro ufficio legale.

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