PRIVACY E DIRITTO PENALE: LE BANCHE DATI DELLE FORZE DI POLIZIA

30/08/17

Il «Centro Elaborazione Dati» (C.E.D.) istituito dall’art. 8 Legge 1 aprile 1981, n. 121, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza custodisce tutte le informazioni informazioni acquisite nel corso delle "attività amministrative" e delle "attività di prevenzione o repressione dei reati" o attraverso le polizie locali, le Questure, i Commissariati o dai Comandi della Forza armata dei Carabinieri.
Nel C.E.D. confluiscono le informazioni dettagliate su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizia: vale a dire, sia le notizie relative alle attività di vigilanza e controllo (sulle strade, sul mare, sugli esercizi pubblici, ecc.) sia quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari sia quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini dell’Autorità Giudiziaria.
La posizione nella Banca Dati delle Forze di Polizia (CED) può creare problemi inaspettati se le informazioni non sono corrette o non sono aggiornate. Per esempio per lo straniero che intende presentare istanze in materia di immigrazione,  e in particolare per la domanda di cittadinanza italiana per residenza. 
Valutare infatti la propria posizione giudiziaria facendo riferimento unicamente al casellario giudiziale e al certificato dei carichi pendenti può non essere sufficiente per ottenere provvedimento richiesto.  Il diniego  può essere motivato sulla base della presenza a carico del richiedente di una o più notizie di reato, anche se, per esempio, la querela era stata ritirata o il procedimento archiviato. Ciò accade perché la registrazione persiste negli archivi  senza che sia stata oggetto di aggiornamento.
Trattandosi di un database che archivia informazioni di molti cittadini, il C.E.D. è soggetto al controllo del Garante per la protezione dei dati personali, ed è prevista una disciplina specifica riguardo al diritto di accesso, di conoscenza e di intervento riguardo ai propri dati.
In primo luogo la persona interessata può chiedere alla direzione centrale della polizia criminale la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
Ove risultino i dati risultano trattati in violazione di disposizioni di legge o di regolamenti può essere chiesta la cancellazione o trasformazione in forma anonima, o comunque l’aggiornamento ove risultino omesse informazioni sull’esito dei procedimenti.
La procedura di aggiornamento richiede con apposita istanza, allegando la prova della causa estintiva ad esempio. Per esempio la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta remissione di querela o l'ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, se risultano sentenze di condanna passate in giudicato in riferimento alle quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato è possibile inviare copia della dichiarazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p
Se a una condanna penale ha fatto seguito la concessione della riabilitazione andrà prodotta copia della relativa ordinanza, per condanne pronunciate a fronte di norme   depenalizzate, abrogate, anche da da parte della Corte Costituzionale può essere prodotta copia del provvedimento del giudice dell’esecuzione che revoca la sentenza o il decreto penale di condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Per le misure amministrative (divieto di detenzione per armi, munizioni ed esplosivi) successivamente dalla competente autorità, si suggerisce di produrre copia della relativa documentazione per accelerare l'aggiornamento.
Anche se l’obbligo di aggiornare la banca dati è in capo all’ufficio proprietario del dato ovvero all’ufficio di polizia che per primo viene a conoscenza (anche indirettamente) di fatti che rendono il dato non più aggiornato, si verificano  spesso problemi e disguidi perché Tribunali e Procure non comunicano alle forze di polizia i dati in loro possesso per l’aggiornamento della banca dati, né le forze di polizia verificano periodicamente presso le Procura l’esito  dei procedimenti penali per i quali hanno comunicato le notizie di reato, svolto indagini delegate, o in vario modo eseguito provvedimenti giudiziari.

Il SIS (Sistema d'informazione Schengen) è un archivio di dati comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen, dove sono centralizzate due grandi categorie di informazioni concernenti, in primo luogo, le persone ricercate o scomparse e le persone poste sotto sorveglianza e, in secondo luogo, i veicoli e gli oggetti rubati o smarriti, quali, in particolare, documenti di identità, certificati d'immatricolazione dei veicoli e numeri di targhe dei veicoli.
In base al  Regolamento N. 1987/2006 ("Cooperazione sul controllo dei confini") La polizia di frontiera e le autorità dell'immigrazione possono accedere e consultare il SIS al fine di negare o consentire a individui di paesi terzi l'accesso all'Area Schenghen.
La normativa europea definisce chiaramente quali dati personali possono figurare in questa banca dati:
– l’identità della persona
– le sue caratteristiche fisiche,
– il motivo dell’iscrizione nella banca dati
– le misure da adottare nei suoi confronti (arresto  per esempio)
È inoltre possibile precisare se la persona in questione è «armata» o «pericolosa» e inserire anche foto e impronte digitali. Solo le persone che hanno commesso un’infrazione repressa con una pena privativa della libertà di almeno un anno (furto aggravato, traffico di droga, omicidio ecc.) o che sono state condannate a una pena privativa della libertà di almeno quattro mesi, possono fare l’oggetto di un’iscrizione nella banca dati.
Il SIS dispone di un elevato standard internazionale di protezione dei dati. Nella banca dati centrale, gestita a Strasburgo, sono collegati i vari sistemi d'informazione Schengen nazionali (i cosiddetti «N-SIS»).
Gli operatori di polizia nel corso di normali controllo in strada normalmente non hanno accesso a tutte le informazioni contenute nella banca dati, ma possono sapere se la persona oppure l’oggetto in questione figurano nello schedario SIS (il cosiddetto sistema «hit/no-hit»). Essi hanno accesso inoltre ad alcune indicazioni quali l’identità della persona, i suoi connotati, il motivo della sua segnalazione, i provvedimenti da adottare nei suoi confronti e la nota: «persona armata», «violenta» oppure «in fuga». Se desiderano saperne di più, devono inoltrare una domanda debitamente motivata alle autorità del Paese incaricato della gestione del SIS. I dati vengono cancellati dallo schedario quando il motivo della segnalazione non sussiste più; analogamente è previsto un termine oltre il quale l’informazione viene cancellata automaticamente.
La persona interessata ha diritto di accedere ai dati, richiedendolo direttamente nei confronti dell'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del S.I.S. rivolgendosi al Ministero dell' Interno – Direzione centrale della polizia Criminale,  e poi all'Autorità dello stato che ha emesso la segnalazione.
Il diritto di informazione può  essere soggetto a limitazioni  solo in ipotesi specifiche, tra cui la salvaguardia della sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati.


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