RIMBORSO DELLE POLIZZE DORMIENTI PRESCRITTE PRIMA DEL 1 APRILE 2010

10/03/16

E’ possibile presentare la domanda al Consap Spa fino al 8 aprile 2016 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riattivato  la gestione delle domande di rimborso delle somme relative alle c.d. “Polizze dormienti” affluite al fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005.  Sono rimborsabili solamente le polizze che soddisfino tutti i requisiti previsti.

Negli anni migliaia di risparmiatori non riscuotono polizze vita perché lasciano trascorrere molto tempo dalla morte dell’assicurato o dalla scadenza della polizza con conseguente prescrizione del diritto.

Le somme vengono quindi trasferiti dalle compagnie al Fondo dormienti gestito da Consap SpA senza possibilità, di norma,  di essere restituite.

Le norme sulla prescrizione sono cambiate spesso negli ultimi anni con non pochi problemi di coordinamento; in sintesi, i beneficiari che hanno maturato il diritto a richiedere un capitale:

  • se il diritto a richiedere il capitale è maturato dopo il 20 ottobre 2012: hanno 10 anni di tempo per richiedere il capitale.
  • se il diritto a richiedere il capitale è maturato tra il 27 ottobre 2008 e il 19 ottobre 2012: la prescrizione durava solo 2 anni e quindi le polizze prescritte sono ormai state versate al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie
  • se il diritto a richiedere il capitale è maturato prima del 27 ottobre 2008: possono ancora richiedere il capitale alla loro compagnia. Fino a quella data, infatti, è la singola compagnia assicurativa che decide se vuole far valere la prescrizione o se pagare comunque il beneficiario.

Per le polizze emesse, scadute e già devolute al Fondo (c.d. “Polizze dormienti”) fino al  8 aprile di quest’anno  c’è la possibilità di recuperare i soldi a determinate condizioni:

1. Evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 1° aprile 2010;

3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti.

4. assenza di rimborsi, anche parziali, nell’ambito di precedenti avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto un rimborso che può arrivare al massimo al  70% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Conclusa l’istruttoria nei termini Consap, entro la fine del mese di novembre 2016, determinerà l’ammontare complessivo degli importi da rimborsare e chiederà al Ministero l’accredito della relativa somma.  Consap provvederà a disporre i rimborsi in favore dei singoli aventi diritto entro i 60 giorni successivi.

Le domande di rimborso compilabile anche elettronicamente, può essere inviata per Raccomandata o per Posta Elettronica Certificata, o presentata a mano devono pervenire entro e non oltre l’8 aprile 2016.


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