RINUNCIA AL VIAGGIO PER EMERGENZA SANITARIA

29/02/20

In assenza di provvedimenti che impediscono di viaggiare non è previsto alcun rimborso per chi rinuncia volontariamente a un volo per paura, o per prudenza, a  causa del Coronavirus.
Diversi cittadini, italiani e stranieri diretti in Italia hanno rinunciato alla partenza, o intendono rinunciare stanno per paura del contagio da coronavirus durante il volo o nel Paese di destinazione. Di conseguenza sono giunte alle compagnie tante richieste di rimborso del prezzo pagato. Il rimborso, però, è dovuto solo limitatamente alla quota di  tasse aeroportuali. Il Per legge il passeggero che rinuncia in modo volontario a un volo che viene effettuato normalmente  non è coperto dalla normativa europea (regolamento 261/2004)  che prevede il rimborso esclusivamente se la compagnia aerea cancella il volo.

Per i voli cancellati in seguito alla decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha fornito le seguenti informazioni”.

In base a quanto comunicato dall’ ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto, ma non alla compensazione pecuniaria,  da parte del vettore; i passeggeri che:

–  sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è in seguito alla decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni,

  – pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni 

–  i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo

I passeggeri dei voli cancellati non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261/2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.

Maggiori tutele sono previste per chi ha acquistato un pacchetto turistico e non vuole o non può partire a causa di circostanze che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio. tra le quali può anche annoverarsi anche un diffuso contagio dal virus covid-19  .
Infatti, ai sensi dell’art.41 co.4  D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo). In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. 

Non si esclude, tuttavia, che le compagnie aeree possano fornire una protezione aggiuntiva ai clienti riconoscendo la il rimborso o la modifica della data del viaggio, pure in assenza di un obbligo di legge, così come hanno stabilito le compagnie ferroviarie. 
Per quanto riguarda Italo:
Per i clienti che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il 1 marzo p.v. nelle zone interessate dal contagio epidemiologico, sono previste le seguenti condizioni di rimborso:

  • Sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 23/02/2020 (incluso) per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (incluso).
  • Tratte rimborsabili: tutti i viaggi da / per le zone impattate del Nord Italia – restano al momento quindi escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze)

 Per quanto riguarda Trenitalia:
Per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020, un biglietto per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale indipendentemente dalla tariffa acquistata”. Nel dettaglio, “i biglietti per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e per viaggi misti Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso. Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo in denaro.

Per richiedere informazioni sull’assistenza legale scrivi a   info@aecifirenze.it
o telefona al numero 055 9362294

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