RITARDO VOLO: TUTELA ANCHE PER LE TRATTE IN COINCIDENZA

13/08/19

Anche fuori dall’Unione Europea i voli in coincidenza possono godere di quanto prescritto dal regolamento Eu 261/ 2004, che prevede un risarcimento economico che varia da 250 ai 600 euro per i ritardi superiori alle tre ore, calcolati in base all’ora di arrivo dell’aereo, cioè a partire da quando il velivolo è al gate e si aprono le porte per far scendere i passeggeri.
Escluse le “circostanze eccezionali” come il meteo avverso, l’indennizzo è sempre dovuto per i ritardi derivati da “problemi tecnici” e “circostanze operative”.

A maggiore tutela dei viaggiatori la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella  causa C‑502/18 ha stabilito che, se si tratta di un’unica prenotazione con medesimo Pnr, nei casi di voli in partenza da uno Stato europeo, e con coincidenza e destinazione in Paesi terzi, il vettore aereo che ha operato la prima tratta è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato all’arrivo finale, anche se la seconda tratta è stata concretamente operata da un vettore aereo partner non comunitario.

 La decisione della Corte è stata attivata dalla controversia di viaggiatori  della compagnia ceca Czech Airlines, partiti da Praga per Bangkok via Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. La prima parte del volo è arrivata puntuale mentre la seconda tratta operata da Etihad in code-sharing ha tardato di ben oltre tre ore.
La Corte ha condannato obbligando Czech Airlines a rimborsare i passeggeri perchè “nell’ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo”. Infatti spesso chi ha venduto la prima tratta è il soggetto con cui il passeggero ha stabilito il contratto di servizio.

Infine, la Corte rammenta che il regolamento riserva al vettore aereo operativo che ha dovuto provvedere a una compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri in ragione del ritardo prolungato di un volo in coincidenza che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione e che è stato, in parte, operato da un altro vettore nell’ambito di un accordo di code-sharing, il diritto di agire in regresso contro quest’ultimo.

Va ricordato, anche, che passeggeri dei voli europei,  e anche extra-Ue se collegati a un’unica prenotazione, hanno diritto al rimborso del biglietto o a un volo alternativo se il ritardo è superiore alle cinque ore. Hanno inoltre diritto ad assistenza, pasti, bevande, comunicazioni chiare e tempestive e una stanza in hotel quando necessario. Inoltre se il posto sul volo alternativo su cui vengono riprotetti prevede una tariffa inferiore hanno diritto a un rimborso parziale del biglietto mentre se è in classe superiore non è dovuta alcuna integrazione.

Secondo i dati nel primo trimestre dell’anno i voli con ritardi o cancellazioni da e per l’Italia sono infatti aumentati del 2% rispetto all’anno scorso, e nel corso del 2019 si stima che i voli colpiti da un qualche tipo di ritardo significativo dovrebbero essere ben 30mila, il 24% del totale, con 7,8 milioni di passeggeri coinvolti.

Link e documenti:
Sentenza Corte di Giustizia causa C‑502/18


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