TRADING CRIPTOVALUTE: CLASS ACTION PER TUTELARE I RISPARMIATORI

18/08/21

Il contenzioso sulle criptovalute

I Bitcoin e le criptovalute non hanno ancora nessun inquadramento dal punto di vista giuridico, ma sono già diverse  le class action attivate negli Stati Uniti per i danni che molti investitori hanno lamentato nelle operazioni di trading online.

E’ stato depositato a luglio  presso la Corte Distrettuale Nord California  il ricorso per una azione collettiva contro Dfinity sostenendo che i suoi token “Internet Computer Protocol (ICP)” sono veri e propri “contratti di investimento” e, ai sensi del Securities Act,  e dovevano essere registrati presso la Securities Exchange Commission (“SEC”).

L’iniziativa legale è stata presentata per conto di tutti gli investitori che hanno acquistato token Internet Computer Project a partire dal 10 maggio 2021 e che hanno visto il prezzo del Token crollare da 730$ fini a 60$ con notevoli perdite per chi si era fidato delle sollecitazioni generalizzate e delle dichiarazioni diffuse su Internet.

Ad aprile 2020 undici azioni collettive sono state depositate presso il Tribunale Distrettuale Sud di New York, con l’obiettivo di recuperare le perdite delle persone che avevano acquistato diverse criptovalute sui più famosi exchange:  Binance, BitMEX, Tron Foundation, Block.one, KuCoin, Quantstamp, Bibox, KayDex (Kyber Network), Status, BProtocol (Bancor Network), Civic.

Le azioni collettive, attivate in USA, si fondano sulla tesi che le aziende hanno ingannato gli investitori, vendendo titoli illegalmente sotto forma di token digitali,  consentendo agli americani di accedere alla sua piattaforma di trading e approfittato della mancanza di comprensione e consapevolezza del mercato delle criptovalute.

Negli ultimi mesi, due delle cause (Bibox e BProtocol Foundation (Bancor) sono state archiviate. Il caso di Bibox é stato archiviato per prescrizione, perché la denuncia è stata presentata più di 12 mesi dopo l’operazione, ed è stato respinto anche il riesame.

Altre cinque azioni collettive (Quantstamp, Status Research, Civic Technologies, HDR Global Trading (Bitmex) e Kaydex (Kyber Network) sono state abbandonate. Restano attive le azioni collettive contro Binance, Kucoin, Tron e HDR Global (Bitmex)

L’accusa verso Binance sostiene che l’exchange di criptovalute ha venduto token senza licenza (tra cui EOS, Bancor, Status) senza registrare i token come titoli e senza che Binance si sia registrato presso la SEC come exchange o broker-dealer. Si stima che la class-action contro Binance potrebbe interessare un numero di utenti nell’ordine delle decine di migliaia.

I problemi di Binance e degli exchange di criptovalute

Altre azioni collettive sempre contro la piattaforma Binance, sono avviate anche in Italia per ottenere il rimborso dei danni causati agli investitori dalle anomalie di funzionamento della piattaforma di trading. In particolare quella dell’8 febbraio 2021 quando Elon Musk annunciava che Tesla aveva investito in Bitcoin. All’annuncio seguì una enorme volatilità al rialzo del mercato, ma i trader non riuscivano ad accedere al loro account Binance per intervenire sulle posizioni aperte al ribasso. Il 23 febbraio Binance ha pubblicamente ammesso che c’erano stati dei disguidi sulla piattaforma, ma ha offerto importi insufficienti per risarcire delle perdite.

Gli investitori chiedono anche il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione della disciplina in materia di negoziazione e offerta al pubblico di strumenti finanziari derivati ’futures’ su criptovalute.

Lo stesso problema si è verificato intorno al 19 maggio a causa di un massiccio selloff di Bitcoin e delle altre criptovalute. Diversi exchange tra cui Coinbase, Binance, Gemini e Kraken hanno avuto problemi tecnici nella stessa giornata e sono pertanto prevedibili ulteriori iniziative legali.

La vicenda giudiziaria questione  si preannuncia particolarmente complessa e imprevedibile, perché attualmente attività sono condotte  in un mercato deregolamentato. La Consob stessa avverte che “Al momento, quindi, l’acquisto di cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela; segnatamente dette attività non sono soggette a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.”

Offrendo sostanzialmente servizi di investimento, in prodotti come le criptovalute, particolarmente rischiosi per la volatilità, gli organismi nazionali hanno il dovere di intervenire per proteggere gli investitori.

Infatti, La Commissione europea ha recentemente avanzato una proposta di regolamentazione per disciplinare l’emissione, l’offerta al pubblico, la prestazione dei servizi e il contrasto agli abusi di mercato in relazione alle diverse tipologie di cripto-attività. La proposta persegue l’obiettivo di definire un quadro giuridico solido per tali strumenti nonché di garantire l’integrità del mercato e livelli adeguati di tutela dei consumatori e dei risparmiatori.

In Italia Consob ha lanciato un warning sulla piattaforma informando i risparmiatori sul fatto che le società del «Gruppo Binance» non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token”, relative a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana.

L’avvertimento riguarda le attività di “derivatives” e “Stock Token che hanno tutte le caratteristiche di prodotti e attività finanziarie e per i quali potrebbe configurarsi l’ipotesi di prestazione abusiva di servizi d’investimento.

In particolare i “derivatives” di Binance sono riconducibili ai prodotti “CFD”(contract for difference).  Gli Stock Tokens permettono l’acquisto di frazioni di società quotate in Borsa (mediante un meccanismo di replica del prezzo del titolo), per cui necessitano di tutti gli adempimenti e obblighi informativi previsti per tali strumenti

La Consob invita anche tutti i risparmiatori «a prestare la massima cautela nell’effettuare operazioni su strumenti correlati a cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate e si raccomanda di attenersi sempre alla regola generale di considerare l’adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un’adeguata comprensione e solo quando siano assistite da informazioni chiare e complete anche sull’identità della controparte contrattuale che si propone eventualmente come prestatore di un servizio».

A parte queste considerazioni  le piattaforme che permettono il trading di criptovalute sono perfettamente legali.  Esse infatti non necessitano di autorizzazione da Consob o da  Banca d’Italia e i siti web non possono essere oscurati, salvo che abbiano violato la legge penale. Le ipotesi penali, oltre i classici casi di frodi e manipolazioni, riguardano, per esempio, l’eventuale attività illecita di abusivismo finanziario che di recente la Corte di Cassazione penale (n. 26807/2020) in relazione a operazioni in criptovaluta. La Suprema Corte ha qui avuto occasione di specificare che la vendita di valute virtuali (nella specie bitcoin) quando sia accompagnata da sollecitazione al pubblico risparmio come vera e propria proposta di investimento, rientra nell’attività soggetta agli adempimenti del Testo Unico della Finanza di cui agli artt. 91 e segg., la cui omissione integra il reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. c) TUF.

Anche nel Regno Unito la FCA  La Financial Conduct Authority (FCA) ha stabilito che Binance Markets Limited (il ramo di Binance in UK) non può condurre alcuna attività nel territorio senza prima averne ottenuto esplicita autorizzazione.

Ha inoltre consigliato alle persone di diffidare delle pubblicità che promettono alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute (in particolare sui derivati).  In replica Binance ha affermato che l’avviso di FCA non avrebbe alcun “impatto diretto” sui servizi che fornisce dal suo sito Binance.com Infatti il divieto interessa solo Binance Markets Limited  e non l’exchange Binance che non ha sede nel Regno Unito.

Anche la Spagna con la National Securities Market Commission (CNMV) sta studiando le azioni tokenizzate di Binance. Di recente l’autorità ha fatto presente che diverse istituzioni stanno operando in Spagna senza essere registrate presso la Commissione, e quindi non sono autorizzate a fornire servizi di investimento o altre attività sotto la supervisione della CNMV.

Le società indicate dalla commissione sono:

  • The Market Limited,
  • Skyway Capital,
  • Profit Assist,
  • N2 Group,
  • Markets EU,
  • Markets Cube,
  • Liberty Sky,
  • Huobi,
  • Financial Resident,
  • Expertise Trader,
  • Dsdaq Market
  • Bybit

Il warning emesso dall’autorità spagnola non significa che si tratta di piattaforme illegali.  Questo tipo di avvertimento è rivolto agli investitori perché siano edotti del fatto le operazioni non sono soggette alle regole nazionali per proteggere gli investitori.

Negli Stati Uniti, una delle affiliate del gruppo, Binance Holdings, è oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell’autorità fiscale, come riportato a maggio da Bloomberg.

Il 26 giugno Binance ha annunciato che si sarebbe ritirato dall’Ontario, in Canada, dopo che la Ontario Securities Commission (OSC) ha accusato Binance e diverse altre piattaforme di trading di criptovalute di non aver rispettato la normativa finanziaria.

Sempre a fine giugno, la Financial Services Agency (FSA) giapponese ha avvertito Binance per la seconda volta in tre anni che sta operando nel paese senza permesso.

In Thailandia, la Securities and Exchange Commission ha presentato una denuncia penale contro Binance per aver gestito un’attività di asset digitali nel paese senza licenza.

 

Criptovalute e antiriciclaggio

In attesa dell’attivazione della sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, la normativa italiana, recependo la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio) con il decreto legislativo n. 90/2017, ha introdotto per i prestatori di servizi nel settore del portafoglio digitale obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei dati e di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette.

La direttiva UE 2018/843 recepita con il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio a due nuove categorie di prestatori di servizi finanziari riguardanti il cambio tra le valute virtuali e il custodial wallet.

Conclusione

Così, brevemente riassunto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che gli strumenti di tutela per i consumatori e risparmiatori sono quanto mai variegati e in via di progressivo approfondimento, visto l’aumento esponenziale delle operazioni in criptovalute

Il nostro ufficio legale è attivo, da sempre, nella tutela di clienti e risparmiatori danneggiati da operazioni su prodotti di investimento non convenzionali o inadatti.

Invitiamo a segnalarci e descrivere casi specifici e problematiche ai nostri recapiti di sede, per esaminare ogni opportunità di tutela.

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