TRASPARENZA: IN ARRIVO LE NUOVE NORME SUL DIRITTO DI ACCESSO

17/05/16

Il Consiglio dei Ministri dal ha approvato il primo decreto sul «Foia», il Freedom of Information Act, un passo avanti rispetto al diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione. Il sottosegretario alla Pubblica amministrazione e innovazione Angelo Rughetti  afferma che «La Pa diventa una casa di vetro», ma , la riforma dovrebbe Avere un forte impatto pratico sulle attività di cittadini e imprese che hanno interesse a conoscere atti della P.A. Le nuove regole prevedono infatti una maggiore trasparenza,  in cui il diritto a conoscere i documenti e gli atti è la regola generale, mentre è eccezionale e deve essere motivato il diniego.  Quindi  per conoscere ogni procedura, criterio, metodo di valutazione, o atto, non sarà necessario essere nella platea dei diretti interessati o partecipanti al procedimento,  e non dovrebbe nemmeno essere necessaria un specifica richiesta in molti casi perché il decreto prevede specifici obblighi di pubblicazione automatica degli atti.
Diverse modifiche al decreto sono state decisi ancora ieri, tra cui alcuni gli ostacoli alle iniziative dei cittadini. In particolare il costo: le Pubbliche amministrazioni devono rilasciare i documenti in forma gratuita, soprattutto quando l’invio è telematico, e possano chiedere ai richiedenti solo il rimborso del costo «effettivamente sostenuto e documentato» per la riproduzione del documento «su supporti materiali». Inoltre viene eliminata la regola del silenzio-rifiuto, che era stata inserita nella versione originale del decreto sulla trasparenza totale: la Pa dovrà rispondere sempre entro 30 giorni e, se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con «provvedimento espresso e motivato». Contro il rifiuto dell’ufficio pubblico, chi fa la richiesta potrà appellarsi al responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via costosa del ricorso al Tar, unica strada prospettata dal primo testo del decreto.
Per motivare il diniego la pubblica amministrazione dovrà dimostrare che la risposta pregiudicherebbe in modo «concreto»  gli interessi da tutelare, divisi in due gruppi: gli interessi dello Stato, dalla sicurezza nazionale alle questioni militari, dallo svolgimento delle indagini alla «stabilità finanziaria ed economica», e quelli dei privati, cioè i dati personali, la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali.

 

Le modalità di esercizio:

Per le informazioni che la Pubblica amministrazione non è obbligata a diffondere in modo automatico il primo passo è la domanda, rivolta all’ufficio  detiene  i documenti, se è conosciuto,  oppure l’ufficio per le relazioni con il pubblico oppure ad una specifica  struttura, che va indicata su Internet dall’ente interessato. Se invece vuole conoscere dati che non sono pubblici nonostante gli obblighi fissati dai decreti Severino, come spesso accade, può fare richiesta al responsabile anti-corruzione. La domanda deve contenere le informazioni o i documenti richiesti, e non ha bisogno di motivazione.
Dall’arrivo dell’istanza scattano  i 30 giorni entro i quali l’ufficio pubblico interpellato deve rispondere, fornendo i dati richiesti oppure motivando la decisione di non esibire.
Il meccanismo scritto nell’ultimo testo,  cancella il silenzio-rifiuto, ma al suo posto introduce un meccanismo per tutelare i «controinteressati».
Ricevuta la domanda infatti, l’ufficio pubblico può individuare i titolari di dati personali o commerciali che potrebbero essere danneggiati dalla pubblicazione. In questo caso, la Pa avvisa questi «controinteressati», che hanno tempo 10 giorni per opporsi alla pubblicazione e il decorso del termine  si interrompe. Se le obiezioni alla diffusione dei dati da parte dei soggetti “avvisati” della richiesta non sono accolte dall’ufficio, che sceglie di rispondere nonostante l’opposizione degli altri interessati, deve comunicarlo a questi ultimi, e può effettuare la pubblicazione dopo 15 giorni dalla comunicazione.


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