TUTOR IN AUTOSTRADA: LA MANCATA TARATURA RENDE NULLA LA SANZIONE

27/03/17

Nel tratto che va da Benevento a Baiano in entrambi i sensi di marcia, è pioggia  di ricorsi per  le multe elevate dal Cnai, Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, che fa capo direttamente al Ministero dell'Interno e al Dipartimento centrale della Polstrada. A incappare maggiormente nel controllo elettronico della velocità, ridotta in quel tratto della Napoli Bari a 80Km/h, sono i pendolari ma anche i viaggiatori sporadici che non sanno della presenza e della funzionalità del sistema SICV (cosiddetto Tutor) di controllo della velocità media, nonostante le apposite segnalazioni sui cartelloni autostradali.
Molti utenti hanno già fatto ricorso alle vie legali,  e sono intervenute le associazioni dei consumatori che contestano apertamente la presenza di apparecchiature visibili e non,  divenute lo spauracchio dell'utenza stradale e autostradale autostradale.  In merito si è espressa anche la Corte di Cassazione annullando quelle multe da Tutor o autovelox che non sono accompagnate da foto.
Ma la polemica è legata soprattutto a  quel limite (80 km/h) ritenuto eccessivamente ridotto per una  autostrada.
A parere della Polstrada di Avellino invece il limite contestato è perfettamente legale perché il tratto autostradale in questione è un tratto appenninico da solcare a quella velocità media di crociera.
A garantire  gli utenti da possibili abusi il Giudice di Pace di Avellino, con la sentenza numero 877/2017, ha però affermato che l’accertamento dell’infrazione per eccesso di velocità è valida solo se  il tutor rispetta le prescrizioni in materia di taratura dell’apparecchio, ed ha quindi annullato la sanzione pecuniaria ed evitato la sospensione della patente al socio assistito dall’Ufficio Legale di AECI con l'avv Francesco Giordano e l'avv. Michele Caccaviello.
La sentenza infatti rileva che "la corte costituzionale, con sentenza 113/2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 D. Lgs 285/1992 in riferimento all’art. 3 della costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle viuolaziuoni dei limiti di velocità siano soittoposte a verifica periodica di funzionalità e taratura. La stessa Corte di Cassazione nella sentenza 9645/2016 ha testualmente affermato che “Per effetto della declatoria di ellegittiomità costituzionale dell’ art. 45 comma 6 D. Lgs 285/1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità."
Nel caso in questione quindi a fronte delle esplicita censura del ricorrente, la prefettura di Avellino, sulla quale incombeva l’onere, non ha provato che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento fosse stata sottoposta a taratura da soggetto a tanto abilitato, né che lo fosse stata nel periodo antecedente l’accertamento dell’infrazione. Pertanto ha accolto il ricorso e annullato il verbale di contestazione.


L'Ufficio Legale di AECI in   assiste i soci nella in tutte le controversie amministrative, bancarie e finanziarie

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